In caso di revoca immotivata o senza giusta causa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 20957/2004) chiariscono che nelle ipotesi di revoca ante tempus, l’amministratore revocato, ai sensi dell’art.1725 c.c., potrà permanere nella stabilità dell’incarico ed agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento del danno subito per essere stato ingiustamente revocato. Tale tutela però non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente.
La stessa Sentenza dispone che il giudice ordinario valuterà l’esistenza della giusta causa, non solo ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni, ma anche ai fini del soddisfacimento dei crediti spettanti all’amministratore, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
La revoca dell’amministratore disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condominio, è possibile solo nel caso in cui (articolo 1129, comma 11, del codice civile) l’amministratore:
· non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);
· il conto della sua gestione non sia stato reso;
· abbia commesso gravi irregolarità.
L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall’assemblea (art. 1129, comma 13, c.c.).
Quali sono le gravi irregolarità commettibili?
I confini della nozione di gravi irregolarità sono lasciati volutamente indefiniti dal legislatore. Egli ha stilato un elenco non esaustivo di azioni od omissioni. In particolare, il comma 12 dell’articolo 1129 del codice civile considera espressamente gravi irregolarità:
· l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
· la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
· mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
· la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
· l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
· qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
· l’inottemperanza agli obblighi condominiali di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità);
· l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina).