Lavori condominiali l’occupazione del giardino va indennizzata

Ponteggi su giardino privato, diritto all'indennizzo per lavori condominiali

La Cassazione riconosce il diritto all’indennizzo al proprietario del giardino occupato dai ponteggi per lavori sul palazzo, anche senza prova del danno subito.

I proprietari di giardini occupati dai ponteggi per lavori condominiali hanno diritto a un indennizzo, anche senza dover dimostrare il danno subito. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 32707/2024, accogliendo il ricorso di alcuni condòmini contro la decisione della Corte d’Appello che aveva negato l’indennità per mancata prova del pregiudizio.

Secondo la Suprema Corte, il danno va identificato nel fatto stesso dell’occupazione del giardino, che ne impedisce l’utilizzo per tutta la durata dei lavori. L’articolo 843 del Codice Civile prevede infatti il diritto a “un’adeguata indennità” in caso di accesso al fondo altrui che rechi danno.

Dunque, anche senza provare il danno economico effettivo, il proprietario ha diritto a un equo indennizzo per l’impossibilità di usare il giardino occupato dai ponteggi. La Corte d’Appello dovrà ora rideterminare l’entità dell’indennità in base all’effettiva durata dell’occupazione, valutando in modo equo il sacrificio imposto al proprietario.

Si tratta di un importante chiarimento a tutela dei diritti dei proprietari di giardini o altre aree occupate temporaneamente per lavori condominiali. Anche in assenza di un danno quantificabile, spetta un ristoro per la sola perdita della disponibilità del bene durante i lavori. Un principio che può trovare applicazione in molte situazioni analoghe di occupazione temporanea.