La riforma della giustizia modifica le regole sulla partecipazione del condominio alle procedure di mediazione. L’amministratore può ora decidere in autonomia, senza passare dall’assemblea. Vediamo cosa cambia nella pratica.
Novità importanti per gli amministratori di condominio sul fronte della mediazione delle controversie. Con la riforma Cartabia (D.lgs 149/2022) cambia radicalmente il loro ruolo: possono ora avviare, aderire e partecipare a una mediazione senza dover prima ottenere il via libera dell’assemblea condominiale.
Il cambio di passo è significativo. Prima della riforma, l’amministratore poteva partecipare alla mediazione solo dopo una delibera assembleare, da approvarsi con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice civile. Oggi invece può muoversi in autonomia, rendendo più rapida ed efficace la gestione delle controversie.
Resta invariato un punto cruciale: la decisione finale sull’eventuale accordo di mediazione spetta sempre all’assemblea dei condomini. Questo significa che mentre l’amministratore può gestire liberamente la fase iniziale e quella di negoziazione, per la conclusione definitiva dell’accordo sarà necessario il passaggio in assemblea.
Sul piano interpretativo, gli esperti del settore stanno dibattendo sulla portata effettiva di questa novità. Una prima lettura, più estensiva, vede nella riforma un generale ampliamento dei poteri dell’amministratore in materia di mediazione, in linea con l’obiettivo di snellire e velocizzare le procedure. Secondo un’interpretazione più prudente, invece, questa autonomia dovrebbe essere limitata alle sole controversie che rientrano nelle normali attribuzioni dell’amministratore, come già avviene per la rappresentanza in giudizio.
Un aspetto pratico di particolare interesse riguarda la gestione dei costi della mediazione. Se l’assemblea dovesse poi rifiutare l’accordo proposto, le spese sostenute resterebbero comunque a carico del condominio. Questo perché l’amministratore, agendo nei limiti dei suoi poteri, impegna legittimamente il condominio che rappresenta. La soluzione è coerente con i principi generali del mandato e della rappresentanza, oltre che con la nuova normativa che espressamente legittima l’amministratore ad attivare e partecipare alla mediazione.
La riforma si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione della giustizia, puntando a rendere più efficiente la gestione del contenzioso condominiale. Eliminando la necessità di una preventiva delibera assembleare, si evitano i tempi morti legati alla convocazione dell’assemblea nella fase iniziale, permettendo una risposta più tempestiva alle esigenze di mediazione.
Questa novità legislativa riflette anche un cambiamento nella percezione del ruolo dell’amministratore di condominio, sempre più visto come un professionista qualificato a cui affidare maggiori responsabilità nella gestione delle controversie. Un’evoluzione che richiederà agli amministratori una preparazione ancora più accurata in materia di mediazione e gestione dei conflitti.
Per i condomini, questi cambiamenti si traducono in procedure più snelle e in una gestione più efficiente delle controversie, con potenziali risparmi in termini di tempo e, probabilmente, anche di costi. Resta comunque salvaguardato il loro diritto di decidere in ultima istanza sull’accordo finale, mantenendo così un giusto equilibrio tra efficienza procedurale e tutela degli interessi della compagine condominiale.