Rampe condominiali: per il Tar non è necessaria l’occupazione suolo pubblico

Rampe condominiali per il Tar non è necessaria l’occupazione suolo pubblico - Ena Spa

Semplificare l’accesso ai condomini per disabili e anziani diventa più facile. Una recente sentenza del TAR del Lazio chiarisce che la costruzione di rampe pedonali non richiede necessariamente una concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Buone notizie per i condomini che intendono abbattere le barriere architettoniche. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza 23107/2024 del 19 dicembre, ha stabilito che la realizzazione di una rampa pedonale per l’accesso al condominio non sempre implica la necessità di ottenere una concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Il caso specifico riguardava un condominio romano che aveva ottenuto l’autorizzazione comunale per la costruzione di una rampa, autorizzazione poi ritirata dal Comune con la motivazione che l’intervento avrebbe richiesto una concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Il progetto prevedeva la demolizione di una parte del marciapiede esistente, la modifica del terreno sottostante per eliminare un dislivello di circa 20 centimetri all’ingresso del palazzo e la ricostruzione del marciapiede con la stessa pavimentazione.

Il Tribunale ha evidenziato che il Comune non ha fornito motivazioni sufficienti per giustificare il ritiro dell’autorizzazione, né ha dimostrato un interesse pubblico prevalente rispetto a quello del condominio nell’eliminare le barriere architettoniche.

Questa sentenza semplifica l’iter per i condomini che desiderano migliorare l’accessibilità, rendendo più agevole l’installazione di rampe pedonali, a beneficio di disabili, anziani e famiglie con bambini piccoli. È importante, tuttavia, che i progetti rispettino le normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che le modifiche al marciapiede si integrino armoniosamente con il contesto urbano.